Con l’imminente inizio delle scuole le tematiche legate al Green Pass diventano fondamentali. Proveremo ad analizzare i principali punti sia per quanto riguarda il D.L. del 6 agosto 2021 sia alla luce del recente parere del Garante privacy.
Iniziamo questa analisi dando uno sguardo al Decreto Legge del 6 agosto 2021 n. 111, che introduce obblighi specifici per due categorie di interessati:
- per tutto il personale scolastico l’obbligo del possesso e il dovere di esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass);
- per i Dirigenti Scolastici l’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni, come definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 e relativi allegati.
Tali obblighi decorrono dal 1° settembre 2021 e introducono lo svolgimento di operazioni quotidiane da affiancare alle normali attività scolastiche.
Il D.L. sopraindicato spiega come effettuare la verifica della certificazione verde C19 nella giusta maniera, anche ai fini di una corretta gestione della privacy: essenzialmente la verifica deve essere effettuata mediante l’utilizzo dell’App Verifica C19, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione verificherà l’autenticità e la validità del Green Pass, omettendo le informazioni specifiche sul soggetto (quindi se il Green Pass è stato emesso dopo avvenuta vaccinazione, avvenuta negatività dopo contagio o esito negativo di un tampone molecolare o antigenico) e senza memorizzare informazioni sul dispositivo che effettuerà la verifica: nel pieno rispetto, quindi, della normativa privacy.
La verifica del Green Pass fornirà tre diversi risultati (così come previsto dai prossimi aggiornamenti dell’App):
- schermata verde: la certificazione è valida in Italia e in Europa;
- schermata blu: la certificazione è valida in Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida, è scaduta o c’è stato un errore in lettura.
Dato però che la verifica tramite l’App Verifica C19 non consente di rilevare la durata della certificazione verde C19, tale verifica andrà effettuata giornalmente sul personale scolastico. È facile capire quindi come il controllo giornaliero, in base anche al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, possa comportare rallentamenti soprattutto nei momenti di inizio lezioni.
È importante notare come il Green Pass, per ragioni di riservatezza, non può essere consegnato volontariamente al Dirigente scolastico e quindi demandare a quest’ultimo la verifica autonoma della certificazione verde C19.
Per ovviare a questo problema il Ministero dell’Istruzione, in concomitanza con il Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero della Salute, sta cercando di realizzare uno strumento che unisca il Sistema Informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC) in modo da poter snellire le operazioni di verifica richieste. Sostanzialmente il Dirigente scolastico potrà interrogare il SIDI che, comunicando con la Piattaforma DGC, restituirà la tipologia di schermate descritte nella procedura ordinaria.
Questa nuova procedura sarà introdotta da uno specifico intervento normativo, che prevedrà anche il rispetto della protezione dei dati personali.
Fino ad allora, purtroppo, bisognerà proseguire con la procedura ordinaria di verifica della certificazione verde C19.
IL GARANTE PRIVACY DÀ IL VIA LIBERA ALLE NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS NELLE SCUOLE
In via d’urgenza, dato l’imminente avvio dell’anno scolastico, in data 31/08 il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole riguardo allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce le modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi C19 del personale scolastico, diverse dalla procedura ordinaria, che rimane comunque utilizzabile.
Nello specifico, come anche già spiegato da una conferenza intercorsa tra il Ministero dell’Istruzione e i Dirigenti scolastici, per poter prendere servizio presso la struttura il personale scolastico dovrà essere provvisto della certificazione verde C19. Si fa qui presente che la non validità o assenza di Green Pass per un membro del personale scolastico verrà conteggiato ai fini pratici come un’assenza ingiustificata e dal quinto giorno si provvederà alla sospensione di servizio e stipendio. L’unica eccezione sarà applicata a quei membri del personale scolastico che, per ragioni mediche e con idonea documentazione, sono “esenti” da Green Pass.
Allo stato attuale delle cose la validità del Green Pass del personale scolastico dovrà essere verificata da individui opportunamente delegati dal Dirigente Scolastico (identificati ai fini privacy come soggetti designati): per alleggerire le operazioni di verifica è stata prevista l'introduzione di una nuova piattaforma digitale che integra il Sistema DGC (Digital Green Certificate) con il SIDI (Sistema Integrativo Dell’Istruzione).
Tale piattaforma permetterà al Dirigente scolastico di poter interrogare il sistema circa la validità del Green Pass del personale scolastico in forza nell’Istituto di propria competenza: come risultato riceverà unicamente un riscontro positivo o negativo.
In merito alla protezione dei dati personali il personale scolastico sottoposto a verifica dovrà essere opportunamente informato mediante un’informativa, anche resa alla generalità del personale.
Per assicurare l’osservanza delle opportune misure tecniche e organizzative l’atto della verifica e non l’esito della verifica stessa, da parte dei soggetti tenuti a effettuare i controlli, sarà oggetto di registrazione in appositi log (conservati per 12 mesi).
Un’altra tematica molto discussa ma poco approfondita è quella relativa al personale esterno che accederà all'interno degli Istituti scolastici, come ad esempio addetti al servizio mensa o servizi di altro tipo. Per questi elementi, al momento, non è previsto l’obbligo di verifica del Green Pass per accedere ai suddetti locali. Gli Istituti stessi, però, dopo aver effettuato una valutazione del rischio potrebbero prevedere comunque la verifica della validità della certificazione verde C19 per questi soggetti.
Come si evince da queste ultime righe le perplessità e i dubbi riguardanti l’attuazione pratica di questi formalismi disorienta non poco gli addetti ai lavori che dovranno “navigare a vista” finché ulteriori delucidazioni non saranno espresse dai relativi Ministeri.
Per questo motivo vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri social network e sul nostro sito internet per rimanere sempre aggiornati e non perdervi le ultime novità!
ALLEGATI
1. Nota ministeriale 1260 del 30 agosto 2021
2. Parere del Garante privacy del 31 agosto 2021