Il Decreto Lavoro 2023

Prime considerazioni operative
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio c.m., diventano operative dal giorno 5 maggio (almeno in parte) le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro oggetto del decreto.
Ricordato che l’iter di conversione in legge potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni, vediamo insieme quali sono le principali disposizioni contenute.
- la riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui
- il contrasto alla povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno sono presenti soggetti fragili, minori o anziani
- la promozione di politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
- con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio c.m., diventano operative dal giorno 5 maggio (almeno in parte) le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro oggetto del decreto
- l’introduzione di interventi urgenti mirati a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni
- la modifica della disciplina del contratto di lavoro a termine
Facciamo un primo esame di quelle di immediata attivazione per i rapporti di lavoro.
MISURE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 14)
Sono estese ai lavoratori autonomi alcune misure di tutela previste nei cantieri.
Nomina del medico competente e adempimenti conseguenti:
- in occasione delle visite di assunzione si richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro per tener conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- in caso di suo impedimento per gravi e motivate ragioni, si comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/2008, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
- Nomina del medico competente
Il comma 1 lettera a, riporta tale modifica:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;
Riportiamo quindi il nuovo testo:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.
L'uso della congiunzione "e" prevede quindi che la nomina del Medico competente avvenga quando sussistono le due condizioni.
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo.
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (ART. 24)
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (con abrogazione delle precedenti):
1) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015;
2) in assenza delle previsioni di cui alla lettera precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
3) in sostituzione di altri lavoratori.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA (ART. 26)
Le informazioni di cui all’art. 1, c. 1, lett. h), i), l), m), n), o), p) e r) D.Lgs. 152/1997 possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Le informazioni in oggetto sono:
- durata del periodo di prova, se previsto.
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista.
- durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi.
- procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.
- importo iniziale della retribuzione o comunque compenso e relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento.
- programmazione dell'orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile.
- specifiche informazioni relative al rapporto di lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, senza un orario normale di lavoro programmato.
- enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Ai fini della semplificazione degli adempimenti citati e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Viene confermato che il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'art. 4 L. 300/1970.
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART.27)
Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 651/2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1.06.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L'incentivo è cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 1, c. 297 L. 197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
COME ADERIRE
L'incentivo è corrisposto dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo.
L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.
In caso di insufficienza delle risorse l'Inps non accoglierà ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale
TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 29)
I lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.
CIG IN DEROGA PER ECCEZIONALI CAUSE DI CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE (ART. 30)
In via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 D.Lgs. 148/2015, è stata introdotta una misura transitoria fino al 31 dicembre 2023.
Il Ministero del lavoro può autorizzare un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti, per le aziende che hanno affrontato situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione.
PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (ART. 37)
Il limite di 10.000 euro nel corso di 1 anno civile per fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (ART. 40)
Limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2 Tuir) nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
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