Fringe benefit fino a 3000 euro a favore dei lavoratori dipendenti

Ci eravamo abituati da tempo a considerare invalicabile la soglia annua di esenzione fiscale di € 258,23.

Pandemia e crisi conseguenti hanno progressivamente elevato il limite di esenzione a € 516,46 fino a giungere di recente € 600 con il cosiddetto Decreto Aiuti bis, divenuto a tutti gli effetti norma con la Legge n. 142 dello scorso 21 settembre.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti circa la portata delle misure fiscali relative al welfare aziendale elevato a € 600 annui (clicca qui per scaricare la Circolare n. 35E).

Tali misure hanno ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, ricomprendendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento o il rimborso può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

 Infine, l'art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176 pubblicato nella G.U. n.270 dello stesso giorno e in vigore dal 19 novembre 2022 ha esteso a € 3000 l’importo massimo fino a tutto il 31 dicembre 2022 (purché corrisposto entro il 12 gennaio 2023).

Va inoltre, ricordato che per il 2022 è in vigore anche il bonus carburante di 200 euro che si aggiunge agli attuali 3.000 euro.

Il decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, c.d. Decreto Ucraina, ha infatti previsto la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e previdenziale fino a € 200,00 per ogni dipendente.

Precisato che si tratta di misure volontarie e che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di riconoscere tali fringe benefit, resta da tenere presente che al superamento delle soglie di esenzione (3.000 + 200 euro), tutto l’importo corrispondente ai beni e/o servizi riconosciuti al lavoratore, è da considerarsi interamente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Quindi, il datore di lavoro può:

  • erogare o meno tali somme;
  • stabilire a quali lavoratori riconoscere i fringe benefit: alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti, oppure anche ad personam, ossia ad un singolo lavoratore;
  • stabilire l’importo da erogare, che può essere anche diversificato per ciascun dipendente.

Per quanto riguarda il rimborso delle utenze domestiche è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi per eventuali controlli la relativa documentazione per giustificare la somma spesa.

Infine l’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, precisa che è necessario che il datore di lavoro acquisisca dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Cliccando qui è possibile scaricare il fac-simile della dichiarazione sostitutiva sopra citata.

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