Decreto trasparenza: nuovi obblighi informativi per i rapporti di lavoro

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Il prossimo 13 agosto 2022 entrano in vigore le nuove disposizioni che regolano le informazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione. La nuova normativa (Decreto Legislativo n. 104/2022) integra e sostituisce il precedente Decreto Legislativo del 1997 n. 152, che almeno in parte già conteneva molte delle ultime disposizioni.

PRECISAZIONE

Saranno certamente necessari ulteriori approfondimenti, e auspicabili interventi di chiarimento da parte degli enti competenti. Sin d’ora però, osserviamo che viene incrementata in maniera esorbitante la quantità degli obblighi informativi senza un concreto vantaggio per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Molte previsioni inoltre, per essere applicate dovranno venire armonizzate e rese omogenee con altre norme e con i contratti collettivi di lavoro.

Intanto, di seguito riassumiamo le principali novità, con l’avvertenza che (come sempre nel passato) predisporremo dei modelli relativi alle principali tipologie di contratti di lavoro (tempo determinato, indeterminato, e part time) che metteremo a disposizione a richiesta delle aziende interessate. Con l’avvertenza che la complessità della nuova normativa richiederà dal 13 agosto p.v. non poco tempo e collaborazione per predisporre le nuove lettere di assunzione.

Tanto meglio potremo fornire la nostra assistenza, se ci fornirete copia dei modelli attualmente in uso nelle Vostre aziende. Quanto segue ha il solo scopo di mettere i datori di lavoro nelle condizioni di adempiere ai principali obblighi dal 13 agosto p.v.

Tutto ciò premesso, il decreto sancisce:

    • al Capo secondo, le informazioni sul rapporto di lavoro, oggetto della presente sintesi;
    • al Capo Terzo, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, quali: la durata massime del periodo di prova, il cumulo di impieghi da parte del lavoratore, la prevedibilità minima del lavoro, la formazione obbligatoria;
    • al Capo Quarto, le misure di tutela, quali meccanismi di risoluzione rapida delle controversie, la protezione contro il licenziamento;

LE INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

 Va premesso e ricordato che le informazioni:

  1. devono essere comunicate in formato cartaceo oppure elettronico
  2. devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore in ogni momento
  3. il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro

Devono essere consegnate al lavoratore entro 7 (sette) giorni dall’inizio della prestazione lavorativa. Ma ricordato che il periodo di prova ha efficacia soltanto se comunicato al lavoratore prima dell’inizio del rapporto di lavoro, si raccomanda di predisporre e consegnare la lettera di assunzione sempre prima dell’assunzione.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 13 agosto p.v., ma riguardano anche tutti gli assunti dal 1 agosto.

Peraltro, dalla lettura del testo del decreto e dalle prime riflessioni pervenute da più parti, resta escluso che si debba provvedere ad integrare quanto già comunicato all’atto dell’assunzione in questi primi giorni di agosto.

Tenere presente che l'art. 16 del decreto dispone che il datore di lavoro è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni già date entro 60 giorni dalla data della richiesta del lavoratore,

Che cosa è necessario prevedere dal 13 agosto p.v. 

(di seguito in grassetto le novità rispetto alla precedente normativa del 1997)

  1. L'identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità (dovrebbe trattarsi dei contratti di rete);
  2. Il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  3. La sede o il domicilio del datore di lavoro;
  4. L'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  5. La data di inizio del rapporto di lavoro;
  6. La tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  7. Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena sia nota;
  8. La durata del periodo di prova, se previsto;
  9. Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  10. La durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e fruizione degli stessi;
  11. La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  12. L'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  13. La programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  14. Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
    1. La variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
    2. Le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
    3. Il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  1. Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  2. Gli enti e gli istituiti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
  3. Gli elementi previsti dal successivo Art. 1-BIS qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

A queste disposizioni di immediata applicazione seguono ulteriori adempimenti informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Argomenti che richiedono molti approfondimenti, che rimandiamo alle prossime settimane, anche per ciò che concerne quanto previsto dal Capo terzo e quarto del decreto.

 

 

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