GREEN PASS OBBLIGATORIO: DELEGA FORMALE DELL’INCARICATO AI CONTROLLI

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Quali sono gli obblighi dei titolari di attività coinvolti nella verifica del Green Pass? Quali operatori sono autorizzati a effettuare le verifiche? Come e quando formalizzare la nomina per i dipendenti che lavorano presso le strutture interessate? In questo articolo troverete risposta a questi e altri quesiti.

 

Con l’Art. 1 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Diventerà quindi obbligatorio, dal 6 agosto 2021, l’utilizzo del Green Pass o certificazione verde Covid-19 per poter accedere ai seguenti servizi e attività:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri di benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

L’obbligo di Green Pass o certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con specifica circolare del Ministero della Salute.

MA QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI TITOLARI O DEI GESTORI DEI SERVIZI E ATTIVITÀ PRIMA ELENCATI?

Secondo l’Art. 3, comma 4 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, i titolari o gestori dei servizi o attività prima elencati sono tenuti a controllare che l’accesso dei clienti avvenga dopo verifica del Green Pass o certificazione verde.

Per verificare la validità del Green Pass o certificazione verde sarà necessario munirsi dell’App nazionale VerificaC19, scaricabile gratuitamente tramite AppStore o PlayStore. Alla prima installazione l’App scaricherà tutte le chiavi pubbliche contenute nel database europeo e, con un accesso al database ogni 24 ore, manterrà aggiornata la lista delle chiavi pubbliche valide. Tale applicazione, quindi, consentirà di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet costante (utilizzabile quindi anche offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, in modo tale da tutelare la privacy.

I soggetti delegati alla verifica di Green Pass o certificazione verde devono essere nominati con atto formale e secondo l’art. 29 del Gdpr devono essere fornite loro le istruzioni necessarie per l’esercizio di tale attività. Questo perché la verifica del Green Pass o certificazione verde consiste nella consultazione di dati, seppur limitati, riferiti ad una persona fisica e pertanto soggetti all’applicazione della normativa sulla privacy (GDPR). La mancata nomina e istruzione del personale autorizzato alla verifica del Green Pass può portare a pesanti sanzioni, previste dall’Art. 83 del Gdpr, che possono arrivare fino a 10 000 000€.

Questo significa che i titolari o i gestori di servizi e attività per cui è richiesto il Green Pass o certificazione verde devono nominare, con atto formale, almeno un incaricato alla verifica delle certificazioni.

CHI SONO QUINDI GLI OPERATORI CHE POSSONO VERIFICARE IL GREEN PASS O CERTIFICAZIONE VERDE?

  • I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

QUANDO FORMALIZZARE LA NOMINA?

La nomina dev’essere effettuata in via preliminare all’inizio del trattamento dei dati (verifica delle certificazioni) e in occasione di modifiche alle modalità di esecuzione delle operazioni di verifica e trattamento dei dati.

COME SI VERIFICANO I GREEN PASS O CERTIFICAZIONI VERDI?

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
  5. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità per la verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

MANCATA VERIFICA DEL GREEN PASS: QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

All’Art. 4, lettera f del Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105, viene specificato come sia prevista la chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni dopo due violazioni, quali ad esempio la mancata verifica del green pass, commesse in giornate diverse.

Restano inoltre in vigore le sanzioni già previste dall’Art. 13 del DL 22 aprile 2021 n.52.

 

Infine ricordiamo che in tutte le attività devono ancora essere applicati i protocolli di sicurezza anti-covid e che, alla data odierna, non si può richiedere il Green Pass al personale dipendente (salvo le attività sanitaria per le quali era già presente l’obbligo di tampone).

 

Qui di seguito potrete liberamente scaricare i seguenti documenti:

 

 

 

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